Uso non professionale
La Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 ha richiesto agli Stati Membri di definire una normativa nazionale che consenta di distinguere i prodotti fitosanitari destinati all’uso professionale e all’uso non professionale (UNP).
Risulta utilizzatore professionale chiunque svolga un’attività volta alla commercializzazione della pianta intera o parte di essa e/o alla gestione professionale di aree non agricole e che, a prescindere dal tipo di prodotto utilizzato, dovrà quindi munirsi di certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
A questo proposito, gli utilizzatori non professionali sono coloro che utilizzano gli agrofarmaci nel corso di un’attività hobbistica per il trattamento di piante, sia ornamentali sia edibili, in orti e giardini domestici e che non hanno l’obbligo di possedere il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo. Il Ministero della Salute ha definito i requisiti e le norme per l’identificazione e l’uso degli agrofarmaci UNP attraverso il Decreto del Ministero della Salute 22 gennaio 2018, n. 33.
PFnPO e PFnPE
I PFnPO sono prodotti fitosanitari destinati all'utilizzatore non professionale per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico.
I PFnPE sono prodotti fitosanitari impiegati, invece, per la difesa di piante edibili in orto o giardino domestico, destinate al consumo alimentare come pianta intera o parti di essa.
Vendita UNP
Alcune prescrizioni relative agli agrofarmaci ad uso professionale vengono applicate anche ai PFnPE.
Tra queste vi sono per esempio adempimenti per lo stoccaggio dei prodotti, l’obbligo da parte del venditore di tenere un registro di carico e scarico, l’obbligo da parte dell’acquirente di essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio regionale competente.
.png?sfvrsn=b4babf0_1)